IL RETTORE
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto 20 giugno  1935,  n.  1071  -  modifiche  ed
aggiornamenti  al  testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre  1938,  n.  1652,  disposizioni
sull'ordinamento  didattico universitario, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo  approvato
con  regio  decreto  14  ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio
decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al  Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazionie nonche' sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento delle docenza universitaria e relativa  fascia  di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n. 245, recante norme sul piano
triennale di sviluppo;
  Vista la legge 1 novembre 1990, n. 341, recante  la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista  la  legge  12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del  decreto  del  Presidente
della Repubblica;
  Considerato  che  gli  organi  accademici  hanno  recepito tutte le
osservazioni formulate dal  Consiglio  universiario  nazionale  nella
seduta del 7 settembre 1995;
  Considerato  che  il  consiglio  di  facolta'  nella  seduta del 22
febbraio 1996;
  Visto il parere del Consiglio universiario nazionale espresso nella
sessione del 18 luglio 1996;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  Studi  di  Palermo  approvato  e
modificato  con  i  decreti sopraindicai, e' ulteriormente modificato
come appresso:
                     CORSO DI LAUREA IN CHIMICA
                               Art. 1.
                     Accesso al corso di laurea
  L'accesso al corso di laura e' regolato dalle vigenti  disposizioni
di legge.